Le Parti favoriscono la collaborazione per il ritrovamento e la conservazione del patrimonio archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperti. Entrambe le Parti facilitano la fondazione di istituzioni, tra cui istituzioni congiunte, dedicate alla conservazione del loro patrimonio archeologico. Le Parti si impegnano a mantenere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni, al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, beni culturali, materiali audio-visivi, opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, documenti e altri oggetti di valore artistico.

Testo vigente dal 12 aprile 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-03-24;38~accordo-art10 · fonte del testo