Il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonche' in tema di atti persecutori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 24 aprile 2009

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 190/2015

    Altra decisione
    24 luglio 2015

    ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2015. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 luglio 2015. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella Paola MELATTI

    Art. 275 c.p.p. · Art. 2 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 74/2014

    Questione inammissibile
    2 aprile 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dall'ar…

    Art. 275 c.p.p. · Art. 2 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 · Art. 3 cost.

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  • Ordinanza n. 166/2010

    Questione inammissibile
    6 maggio 2010

    Devono essere restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art. 3 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 aprile 2009, n. 38, impugnato, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che i benefici penitenziari, in caso di condanna per i reati previsti dagli artt. 609- quater e 609- octies cod. pen., possano essere concessi, anche ai condannati per fatti commessi da minorenni, solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità, attuata in regime di restrizione carceraria per la durata di un anno. Infatti, successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, la disposizione censurata è stata modificata dall'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, con la conseguenza che si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. In senso analogo, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 66/2010.

    Art. 656 c.p.p. · Art. 27 cost. · Art. 31 cost. · Art. 4-bis Ordinamento penitenziario

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-04-23;38~art1 · fonte del testo