La maggiorazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 10 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, deve intendersi commisurata all'ammontare dell'imposta iscrivibile a ruolo a seguito della definizione della pendenza tributaria secondo le norme del suddetto decreto, al netto dalle somme comunque precedentemente iscritte a ruolo per il medesimo tributo.

Testo vigente dal 27 febbraio 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1978-02-23;38~art3 · fonte del testo