• a)I giudici vengono scelti tra le personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza.
  • b)I giudici non possono partecipare al regolamento di alcuna questione della quale essi si siano antecedentemente interessati in qualita' di agenti, consulenti legali o avvocati di una delle parti, oppure come membri di un tribunale nazionale o internazionale, o di una Commissione di inchiesta o a qualsiasi altro titolo. In caso di dubbio, spetta al Tribunale di decidere.
  • c)Il Tribunale non potra' comprendere piu' di un cittadino dello stesso Stato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~protocollo-art3 · fonte del testo