• a)La presente Convenzione sara' ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione.
  • b)La presente Convenzione, entrera' in vigore dal momento in cui almeno dieci firmatari avranno depositato i propri strumenti di ratifica. Per i firmatari che la ratificheranno successivamente, la presente Convenzione entrera' in vigore al momento del deposito del rispettivo strumento di ratifica.
  • c)Tuttavia, l'applicazione della presente Convenzione nei territori dei Paesi membri della Comunita' Europea dell'Energia Atomica (EURATOM) sara' subordinata alla conclusione dell'Accordo previsto dallo articolo 16 (a), salvo - senza pregiudizio delle condizioni che saranno fissate dal predetto Accordo - quanto riguarda l'applicazione di essa agli impianti situati nell'ambito delle imprese comuni.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art21 · fonte del testo