e rimessa di redditi (1) La linea aerea designata da Hong Kong avra' diritto di convertire e rimettere all'estero dall'Italia, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale e la linea aerea designata dalla Repubblica Italiana avra' diritto di convertire e rimettere all'estero da Hong Kong, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale, su base di reciprocita'. (2) La conversione e la rimessa di detti redditi dovra' essere consentita senza restrizioni al tasso di cambio applicabile alle transazioni correnti in vigore al momento in cui detti redditi vengono presentati per la conversione o la rimessa e dovranno essere soggetti soltanto agli oneri normalmente imposti dalle banche per l'effettuazione di detta conversione o rimessa.

Testo vigente dal 4 novembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378~accordo-art11 · fonte del testo