Nessuna delle disposizioni del presente Accordo sara' ritenuta suscettibile di impedire alle Parti contraenti:

  • a)di punire come reati atti diversi da quelli previsti all'articolo 2 o da quelli commessi da persone diverse da quelle di cui all'articolo 3;
  • b)di applicare le disposizioni del presente Accordo a stazioni di radiodiffusione installate od operanti su oggetti fissati od appoggiati sul fondale marino.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375~accordo-art4 · fonte del testo