IN VIGORE 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno con riferimento ai redditi impossibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui ha luogo lo scambio degli strumenti di ratifica. 3. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e, sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata a Roma il 22 aprile 1968 e attualmente in vigore verra' denunciata e cessera' di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 30 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371~art31 · fonte del testo