[1]Attuazione della lettera di vettura elettronica

[2]1. Le parti interessate all'esecuzione del contratto di trasporto stabiliscono di comune accordo le procedure e la loro attuazione al fine di conformarsi alle disposizioni del presente Protocollo e della Convenzione, segnatamente per quanto concerne: a. il metodo per compilare e consegnare la lettera di vettura elettronica alla parte abilitata; b. l'assicurazione che la lettera di vettura elettronica mantiene la sua integrita'; c. il modo in cui il titolare dei diritti derivanti dalla lettera di vettura elettronica puo' dimostrare che ne e' effettivamente il titolare; d. il modo in cui e' data conferma che la riconsegna al destinatario ha avuto luogo; e. le procedure che permettono di completare o di modificare la lettera di vettura elettronica; e f. le procedure che permettono un'eventuale sostituzione della lettera di vettura elettronica con una lettera di vettura compilata con altri mezzi. 2. Le procedure di cui al paragrafo 1 devono essere menzionate nella lettera di vettura elettronica e poter essere facilmente verificate.

Testo vigente dal 27 marzo 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-03-08;37~protocollo-addizionale-art5 · fonte del testo