[1]nazionale e trattamento della nazione piu' favorita

[2]1. Ciascuna Parte Contraente, all'interno dei confini del proprio territorio, accordera' agli investitori e agli investimenti, nonche' ai relativi redditi, degli investitori dell'altra Parte Contraente trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

[3]2. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di: una Partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri.

[4]3. Ciascuna Parte Contraente accordera' in ogni momento agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un giusto ed equo trattamento.

Testo vigente dal 13 marzo 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-02-14;37~accordo-art3 · fonte del testo