Art. XXVII ((Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione) 1. Su espressa domanda e per singoli casi, le autorita' giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorita' giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxvii · fonte del testo