[1]Art. XIX ((Trattazione dei casi che riguardano piu' autorita'

[2]1. Nel caso in cui l'esecuzione di una domanda necessiti di indagini che coinvolgono piu' autorita', competenti dello Stato richiesto, tale domanda e' indirizzata all'autorita' centrale di quest'ultimo, la quale adotta tutte le misure previste dal diritto nazionale per assicurare una rapida esecuzione della domanda.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxix · fonte del testo