Al cittadini di ciascun Paese saranno garantite nel territorio dell'altro protezione e sicurezza per le loro persone e i loro beni e saranno assicurati gli stessi diritti, privilegi e trattamento che godono, nell'ambito delle leggi, i cittadini dell'altro Paese.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~trattato-art5 · fonte del testo