Gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione dei diritti e tasse previsti dalla legislazione dello Stato inviante, ma non ne possono essere a loro volta gravati dallo Stato di residenza.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art34 · fonte del testo