Per l'applicazione delle disposizioni dei due articoli precedenti, lo Stato di residenza designera' l'Autorita' qualificata ad autenticare, nei confronti dei vari uffici della propria Amministrazione, le firme dei Consoli di carriera ed onorari e degli Agenti consolari. Tali firme saranno depositate presso la predetta Autorita'. La medesima Autorita' ha titolo per autenticare le firme dei funzionari della propria Amministrazione apposte su atti che il Console debba legalizzare, tradurre o trascrivere affinche' abbiano efficacia nel territorio dello Stato inviante.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art22 · fonte del testo