Conformemente ai principi ed agli usi internazionali, i Consoli e gli Agenti consolari tutelano gli interessi generali dello Stato inviante, e dei cittadini di detto Stato e possono, a tale effetto, indirizzarsi alle Autorita' competenti dello Stato di residenza. Essi, inoltre, possono comunicare con i loro connazionali, consigliarli, assisterli nelle loro pratiche, istanze o procedura presso le Autorita' locali ed assicurare loro, occorrendo, l'assistenza di legali o di interpreti.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art18 · fonte del testo