I funzionari consolari godono dell'immunita' personale per cui non possono essere arrestati, salvo il caso di flagranza di reato, e non possono essere soggetti a misure di detenzione preventiva, a meno che non siano imputati di reati punibili con una pena detentiva non inferiore a tre anni secondo la legislazione dello Stato di residenza. I funzionari consolari, i consoli, onorari, gli agenti consolari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione dello Stato di residenza per gli atti relativi alle loro funzioni.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art12 · fonte del testo