[1]Il presente Accordo verra' sottoposto a ratifica. Le Parti contraenti convengono peraltro di dargli esecuzione a titolo provvisorio a partire dalla data della firma. Esso avra' la durata di due anni e si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno fino a che non sia denunciato da una delle Parti contraenti con un preavviso di tre mesi dalla scadenza. In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. Fatto a Mogadiscio, il 1 luglio 1960 in duplice esemplare. Per la Repubblica italiana CARLO RUSSO Per la Repubblica Somala MOHAMED S. GABIOU

[2]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[3]Il Ministro per gli affari esteri SEGNI

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art26 · fonte del testo