ARTICOLO II UFFICIO DELL'UNIONE LATINA A ROMA Sezione 2 Il Governo italiano si adoperera' nel migliore dei modi per assicurare che l'Ufficio sia in grado di stabilirsi in locali idonei e per ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

Testo vigente dal 23 ottobre 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-10-13;365~accordo-artii · fonte del testo