Il prestatore di servizi che ha il diritto di, o e' stato autorizzato a, fornire un servizio puo' esercitare, per l'esecuzione della sua prestazione, a titolo temporaneo, la propria attivita' nello Stato in cui la prestazione e' fornita alle stesse condizioni che lo Stato in questione impone ai suoi cittadini, conformemente alle disposizioni del presente allegato e degli allegati II e III.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~art19 · fonte del testo