(1) Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti prendono in considerazione gli atti comunitari cui e' fatto riferimento, adattati dalla sezione B del presente allegato. (2) Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti comunitari cui e' fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~allegato-ii-art2 · fonte del testo