delle controversie

  • 1)Le parti contraenti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.
  • 2)Il Comitato misto puo' comporre la controversia. Ad esso vengono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilita' che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.

Testo vigente dal 11 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2000-11-15;364~accordo-art19 · fonte del testo