[1]Infortuni sul lavoro e malattie professionali

[2]1. I membri del personale del Centro beneficiano in materia di protezione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, del regime interno istituito dal Centro stesso. 2. Beneficiano altresi' di tale regime gli stagiaires ed i borsisti del Centro per i quali, ai sensi dell'art. 4 punto 5) del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sarebbe ricorrente l'obbligo assicurativo presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

Testo vigente dal 13 febbraio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-02-04;36~art5 · fonte del testo