1. Fintanto che l'adottato non abbia raggiunto la maggiore eta', l'adozione non potra' essere revocata che per decisione di un'autorita' giudiziaria o amministrativa per gravi motivi e solo nel caso in cui la revoca per tali motivi sia ammessa dalla legge. 2. Il paragrafo precedente non riguarda i casi in cui:

  • a)l'adozione e' nulla;
  • b)l'adozione e' terminata in seguito alla legittimazione dell'adottato da parte dell'adottante.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art13 · fonte del testo