[1]ARTICOLO IV. (Disposizione speciale per i casi di fabbisogno critico).

[2]Se, nel corso di un anno, la produzione di cereali alimentari risulta fortemente deficitaria in tutti i paesi in via di sviluppo a basso reddito, il presidente del Comitato, sulla base delle informazioni trasmessegli dal Segretario esecutivo, convoca una sessione del Comitato per esaminare la gravita' del deficit. Il Comitato puo' raccomandare che i membri pongano rimedio alla situazione, aumentando l'aiuto alimentare.

Testo vigente dal 14 giugno 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1982-06-08;354~convenzione-artiv · fonte del testo