[1]E' convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 255, recante norme per l'applicazione dei regolamenti comunitari numeri 834/74 e 1495/74, concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana, con le seguenti modificazioni: All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito con il seguente:

[2]La Cassa predetta distribuira' dette somme direttamente a tutti i bieticoltori entro il 31 dicembre, secondo le modalita' che saranno determinate dal Comitato interministeriale dei prezzi. Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: Articolo 4-bis. - Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito in legge con la legge 4 agosto 1973, n. 497, continuano ad applicarsi per il comando di personale occorrente per il funzionamento della segreteria generale del Comitato interministeriale dei prezzi o dei comitati provinciali dei prezzi.

Testo vigente dal 20 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-08-10;352~artunico · fonte del testo