temporanea di merci Le Parti si impegnano a tener conto dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per l'importazione temporanea nel loro territorio delle merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
temporanea di merci Le Parti si impegnano a tener conto dell'esenzione dai dazi e dalle imposte per l'importazione temporanea nel loro territorio delle merci oggetto di convenzioni internazionali in materia.
Testo vigente dal 16 ottobre 1997
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art8 · fonte del testo
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