in materia di commesse pubbliche 1. Le Parti decidono di collaborare per garantire, sulla base della reciprocita', procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti per le rispettive commesse pubbliche nonche' per la concessione di appalti a enti del settore dei servizi pubblici a livello centrale, federale, regionale, provinciale e locale. 2. Per il conseguimento di questo obiettivo, le Parti convengono di esaminare la possibilita' di concludere un accordo sull'aggiudicazione delle commesse in questi settori in condizioni trasparenti, eque e soggette a chiari meccanismi di impugnazione. 3. La cooperazione tra le Parti riguardera' altresi' l'assistenza tecnica nei settori connessi all'accordo sulle commesse pubbliche (ACP). 4. Le Parti prendono in considerazione la possibilita' di consultarsi annualmente in merito.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art11 · fonte del testo