[1]Riduzione, sospensione e revoca delle prestazioni

[2]Le persone a cui il presente Accordo si applica non saranno soggette alla legislazione delle due Parti Contraenti in materia di riduzione, sospensione o revoca delle prestazioni qualora beneficiassero simultaneamente delle prestazioni dalle istituzioni competenti di entrambe le Parti Contraenti.

Testo vigente dal 30 marzo 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-03-11;35~art22 · fonte del testo