E' convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonche' le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani". Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo: Art. 1-bis. - "Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, e' sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-quater della legge 31 luglio 1975, n. 363".

Testo vigente dal 3 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-22;349~artunico · fonte del testo