1. Le persone di cui al primo paragrafo dell'articolo 1 del presente Accordo godono dell'immunita' dalla giurisdizione per le dichiarazioni da essi effettuate oralmente o per iscritto alla Corte, nonche' per la documentazione che presentano. 2. Tale immunita' non si applica alla comunicazione, fuori della Corte, di dichiarazioni rese o di documentazione presentata alla Corte.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-10-02;348~accordo-art2 · fonte del testo