, adesione; entrata in vigore

  • 1)Qualsiasi Paese partecipe della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale puo' ratificare il presente accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi.
  • 2)Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
  • 3)a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione.
  • b)Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese alla data cosi' indicata.
  • 4)La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art9 · fonte del testo