, lingue, notificazioni

  • 1)a) Il presente accordo e' firmato in un solo esemplare nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede; esso e' depositato presso il Governo della Svizzera.
  • b)Il presente accordo rimane aperto alla firma, a Berna, fino al 30 giugno 1969.
  • 2)Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei Governi interessati, nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare.
  • 3)Il Direttore generale trasmette due copie, certificate conformi dal Governo della Svizzera, del testo firmato del presente accordo ai Governi che l'hanno firmato e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda.
  • 4)Il Direttore generale fa registrare il presente accordo presso la segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  • 5)Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare la data d'entrata in vigore dell'accordo, le firme, i depositi di strumenti di ratifica o d'adesione, le accettazioni di modificazioni del presente accordo e le date in cui queste modificazioni entrano in vigore, nonche' le notificazioni di denuncia.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art14 · fonte del testo