Le azioni sono nominative. Esse sono cedibili soltanto fra azionisti, tenuto conto delle disposizioni del seguente articolo 9, e col consenso dell'Assemblea generale. La Societa' tiene il libro dei soci nel quale figurano il nome e il domicilio degli azionisti. La Societa' riconosce come azionisti soltanto coloro che sono iscritti in questo libro.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art7 · fonte del testo