La Societa' ha per oggetto di fornire, alle migliori condizioni possibili, alle amministrazioni ferroviarie sue azioniste, il materiale di tipo unificato o per prestazioni unificate, necessario al loro esercizio. Essa puo' effettuare tali forniture anche ad altre amministrazioni o imprese ferroviarie, solo se uno o piu', azionisti si portano garanti degli impegni assunti dalle stesse. A tale scopo, essa fara' costruire questo materiale, sia per conto proprio, sia per conto delle amministrazioni ed organismi ferroviari interessati; nel primo caso, essa dara' a nolo o vendera' questo materiale ai detti interessati. La Societa' si procurera' i concorsi finanziari necessari, indipendentemente dai propri capitali, a mezzo di prestiti ed effettuera' tutte le operazioni commerciali e finanziarie utili alla realizzazione del suo oggetto.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~art3 · fonte del testo