[1]Articolo V.

[2]In caso di controversia sulla posizione di una installazione rispetto alla linea di delimitazione, come e' definita dal presente Accordo, le autorita' competenti delle parti contraenti stabiliranno, di comune accordo, in quale piattaforma continentale delle due parti sono situate dette installazioni.

Testo vigente dal 10 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-03;347~artv · fonte del testo