I Ministeri della giustizia dei due Stati si forniranno reciprocamente a domanda le informazioni necessarie nell'ambito di procedure in materia civile e commerciale, sulle disposizioni di legge che sono o che sono state in vigore nel proprio Stato.

Testo vigente dal 27 giugno 1977

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;342~art13 · fonte del testo