1. Nessuna richiesta di assistenza puo' essere formulata se l'Amministrazione doganale dello Stato richiedente non e' in grado, nel caso inverso, di fornire l'assistenza richiesta. 2. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;341~convenzione-art14 · fonte del testo