Ogni Parte che ha motivo di ritenere che un'altra Parte trasgredisce o ha trasgredito gli obblighi derivanti dalle norme della presente Convenzione, puo' informarne il Segretariato ed in tal caso essa informera', contestualmente ed immediatamente, direttamente o tramite il Segretariato, la Parte che e' oggetto delle lamentele. Il Segretariato dovrebbe comunicare alle Parti tutte le informazioni pertinenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-art19 · fonte del testo