1. Il Tribunale pronuncia la sua sentenza conformemente con il diritto internazionale e con le disposizioni della presente Convenzione. 2. Ogni Tribunale arbitrale costituito ai sensi del presente Annesso stabilisce le sue regole di procedura.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;340~convenzione-annesso-vi-art5 · fonte del testo