Ai fini dell'estradizione o dell'assistenza giudiziaria fra Stati Parti, nessuno dei reati di cui all'articolo 2 e' considerato come reato politico, reato connesso ad un reato politico o reato ispirato da moventi politici. Di conseguenza, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria fondata su un tale reato non potra' essere respinta per il solo motivo che verte su un reato politico, un reato connesso ad un reato politico o un reato ispirato da moventi politici.

Testo vigente dal 11 marzo 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-02-14;34~convenzione-art11 · fonte del testo