Salvo quanto diversamente disposto dalla presente Convenzione le prestazioni in denaro di sicurezza sociale concesse in virtu' delle disposizioni di uno o di entrambi gli Stati contraenti non possono subire riduzioni, sospensioni o soppressioni per il fatto che il beneficiario risieda nell'altro Stato.

Testo vigente dal 15 febbraio 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-01-25;34~art7 · fonte del testo