l'Amministrazione doganale di uno Stato ritenga che l'assistenza che gli viene richiesta sia tale da attentare alla sua sovranita', alla sua sicurezza o agli altri suoi interessi essenziali, puo' rifiutarsi di accordarla o accordarla solo con la riserva che vengano soddisfatte alcune condizioni. Ogni rifiuto di assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;339~convenzione-art16 · fonte del testo