1. La presente convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui due Stati firmatari, uno dei quali sia il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese, avranno depositato i loro strumenti di ratifica. 2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la convenzione produce i suoi effetti il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339~art32 · fonte del testo