Il seguente trattino e' inserito all'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, e dall'articolo 3 della convenzione del 1982, tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l'articolo 11 del Codice di procedura del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho)."

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339~art3 · fonte del testo