ai propri cittadini 1. Ogni Parte contraente puo' notificare atti o documenti ai propri cittadini che si trovino nel territorio dell'altra Parte contraente per il tramite della propria missione diplomatica o consolare. 2. Per la notifica non possono essere adottate misure coercitive.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art9 · fonte del testo