ed esecuzione delle transazioni giudiziarie e delle sentenze relative alle spese del procedimento 1. Le transazioni concluse davanti alle autorita' giudiziarie di una Parte contraente vengono riconosciute ed eseguite sul territorio dell'altra Parte alle stesse condizioni e con le stesse modalita' stabilite dalla presente Convenzione per le sentenze. 2. La disposizione di cui al punto 1 si applica altresi' alle sentenze che riguardano esclusivamente le spese del procedimento.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-08-18;338~convenzione-art24 · fonte del testo