[1]DELL'ASSISTENZA

[2]Ciascuna Parte, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, su richiesta, si impegna:

  • a)a prestare all'altra Parte assistenza per l'esecuzione di atti giudiziari, in particolare provvedendo alle notificazioni, all'audizione di parti e di testimoni, all'acquisizione di perizie e all'assunzione di altre prove;
  • b)a fornire all'altra Parte informazioni relative alla legislazione ed alla giurisprudenza;
  • c)a trasmettere all'altra Parte copia di atti ed estratti dei registri dello stato civile, necessari per un procedura giudiziaria, con l'osservanza dei limiti imposti dalla legge della Parte richiesta.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art7 · fonte del testo