[1]GIURIDICA

[2]1. I cittadini di ciascuna delle Parti beneficiano, nel territorio dell'altra Parte, per quanto riguarda i diritti della persona ed i diritti patrimoniali, della stessa protezione giuridica dei cittadini di tale Parte. 2. I cittadini di ciascuna delle Parti hanno accesso alla autorita' giudiziaria dell'altra Parte per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi alle stesse condizioni dei cittadini di tale Parte.

Testo vigente dal 31 ottobre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338~convenzione-art2 · fonte del testo