DI RICONOSCIMENTO E DI ESECUZIONE La domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione deve essere corredata di:

  • a)una copia autenticata del testo integrale della decisione;
  • b)una certificazione di passaggio in giudicato;
  • c)una copia certificata conforme all'originale della citazione, oppure un documento parimenti idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto in caso di decisione pronunciata in contumacia, quando cio' non risulti dalla decisione stessa;
  • d)un documento idoneo a comprovare che l'incapace sia stato debitamente rappresentato, a meno che cio' non risulti dalla decisione stessa;
  • e)una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta dei documenti citati nelle lettere precedenti.

Testo vigente dal 31 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-08-18;336~trattato-art19 · fonte del testo